ARRIVANO IMPORTANTI NOVITA' RIGUARDANTI IL DIVORZIO E GLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO.
IERI LA CORTE DI CASSAZIONE HA STABILITO CON DEPOSIZIONE DI SENTENZA, CHE L'ASSEGNO NON DEVE SERVIRE A MANTENERE LO STILE DI VITA DELL'EX CONIUGE.
IL MATRIMONIO NON E' PIU' UNA SISTEMAZIONE DEFINITIVA.
La Cassazione ha infatti affermato che l'art. 5 della l. n. 898/1970, dispone che «l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio dev'essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto».
Ma la liquidazione dell'assegno va compiuta «tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio». Inoltre, nell'ambito di questo apprezzamento, occorre guardare non solo ai redditi e alle sostanze del richiedente l'assegno, ma anche a quelli dell'obbligato, i quali assumono rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo.
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